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ne, che significar potesse varietà di pensiero, di mente?

La seconda ragione è che entrambe le alte parti contraenti parlano la lingua inglese, onde nessun dubbio sarebbe lecito sopra il preciso valore delle espressioni usate.

L'Inghilterra perciò non può trarre alcun argomento in favore dal fatto che i Commissarii americani proposero di esser disposti a rinunziare ai danni indiretti, se amichevolmente e con somma fissa, immediatamente allora, si fosse dato fine alla controversia.

Se pure i Commissarii americani non ne avessero fatto speciale riserva, il loro diritto di presentare la istanza al Tribunale arbitrale di Ginevra per i danni indiretti non sarebbe pregiudicato. Spetta poi al Tribunale di esaminare la giustizia ed il fondamento, così di questi, come degli altri danni; ma niun limite alla proposta di domande scaturisce dalla lettera e dalla ragione del Trattato.

A questo proposito reco un brano del Morning Post, che con virtù degna di lode ammise la ragione dell'America a presentare al Collegio degli arbitri la domanda dei danni indiretti.

Quell' autorevole Gazzetta commentando le parole di riserva usate dai commissarii americani nel proporre condizionatamente la rinunzia alla domanda di danni indiretti, without

prejudice to the right to indemnification on their (indirect losses) account in the event of no such settlement being made) scrisse :

<«< Il caso, in fatti, sembra molto analogo a quello di un procuratore (attorney) il quale da parte del cliente scrive una lettera al suo avversario, chiedendo lire 100, ma ma offrendo << senza pregiudizio » di accettare lire 50. Se l'offerta è accettata, il cliente si contenterà di lire 50; ma se respinta, non gl' è impedito di adire il tribunale per chiedere le lire 100. »

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Per ultima considerazione avvertirò che del significato del Trattato di Washington scrissero contemporaneamente e con conclusioni uniformi altri pubblicisti.

Era giunto al termine di questa memoria quando ho ricevuto in dono uno scritto del Pradier Fedéré dal titolo: La QUESTION DE L'ALABAMA ET LE DROIT DES GENS2 ed il fascicolo della REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE LÉGISLATION COMPARÉE DE GAND 3, in cui si contiene l'articolo DEL ROLIN JACQUEMYNS dal titolo: Quelques mots sur la phase nouvelle du différend anglo-américain.

Ho visto con intima soddisfazione dell'anima

1 Morning Post - Articolo riferito nel The American Register del 3 febbraio 1872.

2 Paris librairie Amyot. 34. Annee 1872, N. I.

che i due autorevoli pubblicisti del Belgio e di Parigi prendono le medesime mie conclusioni sopra il senso del detto Trattato.

Questa uniforme espressione di mente tra persone divise per patria, età, tradizioni ed ufficii prova un doppio fatto, che sonovi alcune veritá così indubbie, evidenti, le quali s'innalzano sopra le differenze di lingua, di nazione, di scuola, e che la scienza sente la sua competenza nel raccomandare alle nazioni, come agl'individui, il rispetto delle norme di giustizia. Or mi rimane di dire alcune parole di con chiusione.

CONCHIUSIONE

Pervenuto al termine delle mie considerazioni, credo modo spedito di raccogliere in brevi capi le già fatte dimostrazioni.

I. I compromessi sono la sola forma possibile di giustizia tra le nazioni.

II. La scienza del diritto internazionale deve riprendere lo studio di questo modo di giustizia, che ora torna in buon uso, e che ha fondamento nei principii della legge civile interna e nelle regole intorno la stipulazione dei trattati.

III. È impossibile che la materia permetta eccezioni d'incompetenza e preliminari questioni sopra il limite del potere degli arbitri.

IV. È ingiusta quindi la pretesa dell'Inghilterra che disputa a dilungo sopra i limiti della potestà degli arbitri di Ginevra.

V. La potestà dei medesimi a conoscere di ogni domanda relativa alla così detta quistione dell' Alabama è innegabile per il testo e le ragioni del Trattato di Washington.

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VI. La fede ai trattati è piena ed irrevocabile e perciò l'Inghilterra non deve impedire la esecuzione dell' arbitrato.

I popoli hanno riposto grandi speranze nel medesimo, perchè contiene grandi utilità.

Afferma e chiarisce alcune regole dei doveri della neutralità, che le due nazion s' impegnarono di proporre all'accettazione delle altre potenze; ritoglie un motivo di guerra che darebbe danni incalcolabili all' unanimità; dimostra la possibilità di una giustizia tra le genti; stabilisce un esempio confacente per lo avvenire.

Noi siam certi che l'Inghilterra non vorrà rompere a mezzo un avviamento di cose tanto mirabile, perchè la ragione, la rettitudine, la verità sono la maggiore e migliore potenza dei popoli grandi. Ma gli scrittori non debbono smettere un solo momento l'ufficio di raccomandare queste virtù, che sono doveri degli individui e delle nazioni.

Ponemmo in fronte al nostro scritto un avvertimento del giureconsulto romano, che scrisse potere il soverchio discettare far cadere gli arbitrati. Cessi l'incertezza ed il dubbio, e trovi la politica un alto consiglio degno della moralità delle genti anglo-sassoni.

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